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Ho letto e accetto le condizioni dell'accordo di non divulgazione e quanto riportato nella privacy

ACCORDO TRA MSQUARE E IL PARTNER

Tra MSQUARE ed il PARTNER desiderano scambiare informazioni che potrebbero rivestire natura proprietaria o confidenziale in relazione ad una collaborazione su progetti e/o prodotti di ciascuna delle parti (di seguito indicata come la “partnership”),

si conviene e si stipula quanto segue:

  1. “INFORMAZIONI RISERVATE” ai fini del presente accordo indica ogni informazione (inclusi dati, documenti, ecc.) comunicata da MSQUARE al PARTNER o viceversa, in qualunque forma (scritta, orale, elettronica, ecc.), purché identificata e marcata come “CONFIDENZIALE” o dizione equivalente, ovvero, se si tratta di informazioni rivelate oralmente, purché la natura riservata e sia confermata per iscritto dal riferente entro 30 (trenta) giorni dalla prima comunicazione.

  2. Il destinatario, delle informazioni riservate, si impegna ad applicare a tutte le informazioni ricevute, lo stesso tipo di trattamento e di protezione dalla diffusione che riserva alle proprie informazioni proprietarie e confidenziali, ed in ogni caso non meno di un grado di protezione che sia ragionevole ed adatto a proteggere le informazioni. Tali informazioni, contrassegnate come “CONFIDENZIALI”, non dovranno essere rivelate ad alcuna terza parte senza il previo consenso scritto del riferente, salvo quanto di seguito previsto. Quando tale consenso sia conferito, il rilascio ad una terza parte dovrà avvenire soltanto qualora tale terza parte accetti obblighi di riservatezza paragonabili a quelli contenuti nel presente accordo.

  3. Il destinatario si impegna a limitare l’utilizzo delle informazioni riservate agli scopi di collaborazione, a non farne alcun utilizzo ulteriore o diverso e ad assicurare che la diffusione delle informazioni all'interno della propria organizzazione avvenga solo nei limiti strettamente indispensabili. Il destinatario garantisce che tutte le persone che avranno accesso alle informazioni riservate saranno informate della natura confidenziale delle stesse e rispetteranno i termini e le condizioni del presente accordo.

  4. Ai fini del presente accordo, le informazioni non saranno considerate riservate qualora il destinatario possa provare che tali informazioni:

    1. sono o divengono di pubblico dominio;
    2. erano legalmente in possesso del destinatario prima del rilascio da parte del riferente;
    3. sono state riferite al destinatario da una terza parte avente diritto di rivelarle;
    4. sono comunicate a terzi previa autorizzazione scritta del riferente;
    5. sono state comunicate dal riferente ad una terza parte senza alcun obbligo di riservatezza;
    6. sono indipendentemente sviluppate dal destinatario.

  5. Nessuna delle parti potrà concedere o trasferire a terzi alcuno dei diritti o degli obblighi qui contenuti senza il previo consenso scritto dell'altro contraente.

  6. In nessun modo questo accordo intende conferire licenze dirette o implicite per l'utilizzo di qualsiasi brevetto o applicazione di brevetto, copyright, disegno industriale (registrabile o meno), modello industriale od ogni altro diritto di proprietà intellettuale.

  7. Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con un preavviso di 60 (sessanta) giorni notificato a mezzo lettera raccomandata. Tuttavia il recesso non libererà alcuna delle parti dalle obbligazioni relative alla riservatezza ed all'utilizzo delle informazioni riservate ricevute, che rimarranno in vigore in conformità alle disposizioni del presente accordo.

  8. Ciascuna parte si impegna a consegnare all'altra, in caso di recesso di una o entrambe di esse dal presente accordo, tutte le informazioni riservate ricevute (inclusi tutti i documenti, le copie ed i derivati) o a certificarne la distruzione integrale, a discrezione della parte richiedente.

  9. Il presente accordo non limita i diritti di alcuna delle parti preesistenti alla data della stipulazione. Esso non crea alcun diritto od obbligo ulteriore che non sia espressamente menzionato ed in particolare non vincola in alcun modo le parti ad intraprendere altre attività contrattuali di alcuna specie.

  10. Il presente Accordo sarà regolato ed interpretato secondo la legge italiana. Per ogni controversia sarà competente il Foro di Napoli.